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Reato di autoriciclaggio: la circolare di Confindustria

Lo scorso 12 giugno Confindustria ha emanato la circolare n.19867 in tema di autoriciclaggio e responsabilità derivata dal Decreto Legislativo 231. 

Ricordiamo che il suddetto reato (art. 648-ter.1 c.p.) punisce colui che impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità derivanti dal delitto non colposo che lo stesso ha commesso o concorso a commettere ostacolando concretamente l'identificazione della provenienza illecita del provento.

Dalla circolare di Confindustria si possono prendere due considerazioni importanti:

  1. La prima è sulla terminologia e la ratio della norma (quest'ultima essenziale per la formazione interna): il delitto non colposo iniziale può essere definito "reato base" e l'obiettivo della nuova norma è, in via principale, quello di rafforzare l'azione di contrasto alla criminalità economica e al riutilizzo delle risorse di provenienza illecita (l'incentivazione al rientro di capitali è ininfluente ai fini del Decreto 231). Su questo punto, infine, si chiarisce che il reato di autoriciclaggio risulta configurabile solo se il trasferimento o reimpiego delle utilità è avvenuto dopo il 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore della Legge n. 186/2014 che, ai fini del Decreto 231, presenta le sanzioni interdittive.
     
  2. La seconda, la circolare si focalizza sul concetto di occultamento (sempre legato all'aspetto di "non colposo") che deve rispettare il "concretamente" previsto dal testo di legislativo, aspetto che dovrà essere puntualmente riscontrato sul piano giudiziario. Al fine di avere una tutela iniziale (il focus sono le interdittive cautelari) è fondamentale dotarsi di minime procedure scritte per gli eventuali reati base, in particolare per quanto riguarda, per esempio, i reati tributari che spesso non presentano la casistica di concreta attività di occultamento delle risorse.

Infine la circolare evidenzia la doppia interpretazione della norma: quella estensiva che prevede che i reati base siano tutti i possibili reati, ossia anche quelli non presenti nell'elenco specifico del Decreto legislativo 231 del 2001, e quella restrittiva (basata sul lavoro della Corte costituzionale di commento agli articoli 416 e 416 bis relativi alla associazione per delinquere) che invece presuppone che il reato base sia nell'elenco suddetto e per cui i presidi siano già stati definiti, in particolare considerando l'articolo 25-octies, "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" (648, 648-bis, 648-ter) dove risulta infatti inserito il 648-ter.1 sull'autoriciclaggio.