Non è certo questo l’atteggiamento giusto da tenere e le domande da porsi, almeno in prima battuta, per l’imprenditore che ancora crede nella sua azienda.
Partiamo col dire che dopo la riforma organica del 2005 con la quale il Legislatore ha cercato di aggiornare la Legge Fallimentare, probabilmente ritenuta non più adatta al mutato contesto socio economico, molteplici sono stati gli interventi ed i ritocchi alla legge del lontano 1942. Tali interventi oltre ad apportare importanti modifiche innovative al testo di Legge hanno generato di volta in volta plurimi dubbi interpretativi e problemi operativi. Il Legislatore con l’intento di facilitare la composizione della crisi mediante l’ottenimento accordi tra debitore e creditori, ha inserito sempre più incentivi all’accesso degli strumenti del Concordato Preventivo e del Accordo di Ristrutturazione dei debiti. L’esempio più significativo può essere rappresentato dal c.d. “concordato con riserva” (o concordato in bianco) che ha l’obiettivo di concedere al debitore il tempo necessario per la presentazione del piano concordatario e della proposta da formulare ai creditori. In precedenza infatti il debitore per essere ammesso alla procedura concordataria doveva presentare contestualmente alla richiesta di accesso allo strumento concorsuale anche il piano e la proposta.
Con l’introduzione del concordato con riserva c’è stata una vera e propria corsa al concordato e le domande di ammissione si sono moltiplicate con, in alcuni casi, conseguente abuso dell’istituto, in quanto le domande avevano in alcuni casi il solo obiettivo di posticipare quanto più possibile la dichiarazione di fallimento.
Il Legislatore ha cercato di eliminare l’utilizzo distorto del concordato con riserva con la recente modifica di Legge introdotta lo scorso giugno 2015, la quale ha ridefinito alcuni contorni delle procedure concorsuali. Tali modifiche apportate altro non sono che è un assaggio della più generale revisione del diritto in corso di predisposizione.
Lo scopo principale della nuova revisione organica della Legge Fallimentare è quello di mettere a disposizione delle imprese in crisi strumenti legislativi che permettano di intercettare la crisi prima che si trasformi in insolvenza (cioè in una situazione di impossibilità a far fronte ai propri impegni). E’ per questo che con la Legge introdotta nel mese di giugno 2015, è stato limitato l’utilizzo del concordato preventivo prevedendo, per i piani concordatari meramente liquidatori, l’obbligo ai fini dell’ammissibilità, di prevedere la soddisfazione di almeno il 20% dei creditori chirografari. Tale limitazione non è stata prevista per il concordato in continuità aziendale in quanto il Legislatore, in questo caso, ha preferito anteporre agli interessi dei creditori il mantenimento dell’entità aziendale e dei rapporti giuridici che la compongono.
Come detto l’obiettivo del Legislatore è quello di fornire l’imprenditore di quegli strumenti che possano rendere più agevole il “rientro in carreggiata” prima che la situazione diventi irreversibile.
E’ onere dell’imprenditore e del suo advisor individuare il percorso di risanamento più adeguato. Affinché lo strumento messo a disposizione dal Legislatore possa sortire gli effetti sperati, l’imprenditore deve prima di tutto effettuare una diagnosi della crisi, cioè deve individuare le cause che l’hanno generata e le eventuali azioni da porre in essere.
La diagnosi dovrà verificare se le cause della crisi siano riconducibili a fattori endogeni o siano riconducibili a fattori esogeni e non controllabili dall’imprenditore. Senza l’individuazione delle cause l’imprenditore potrebbe imboccare la strada di una procedura para concorsuale o concorsuale eliminando provvisoriamente gli effetti, ma non il male che gli ha generati.
L’imprenditore, con l'eventuale supporto di un team di professionisti specializzati, deve analizzare ogni aspetto dell’entità aziendale cui fa capo attraverso una continua verifica dell’andamento del mercato, del posizionamento strategico dell’azienda all’interno di esso, dell’adeguatezza della struttura aziendale, dei processi aziendali, della verifica dei dati economici, patrimoniali e finanziari.
L’analisi e la rielaborazione dei dati economici può mettere in evidenza le sacche di inefficienza che assorbono valore e che possono influenzare anche le altre aree aziendali.
L’azienda e le aree che la compongono devono operare sempre in una situazione di equilibrio economico/patrimoniale/finanziario e al fine del loro raggiungimento/mantenimento l’imprenditore deve strutturare sistemi di controllo adeguati che possano segnalare immediatamente problematiche esogene e/o endogene che possano tramutarsi in crisi aziendale.
Solo nel caso in cui la crisi invece fosse in uno stato troppo avanzato dovrà essere individuato l’istituto ed il percorso più adatto fornito della Legge Fallimentare, scelta che porta con se una serie di conseguenze che devono essere valutate attentamente prima di intraprendere qualsiasi percorso.