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Modifiche al catalogo reati presupposto 231

  Decreto Legislativo 39/2014 e Legge 62/2014: due modifiche al catalogo reati 231

1. Entrato in vigore il 6 aprile 2014, il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 attua la direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. A questo riguardo, si specifica che l’art. 3 prevede che "al comma 1, lettera c), dell'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole «600-quater.1,» sono inserite le seguenti: «nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies»".

Si tratta del reato di adescamento di minorenni che punisce con la reclusione da uno a tre anni l’adescamento di un soggetto di età inferiore ai 16 anni al fine di commettere uno dei fatti previsti e puniti dalle fattispecie incriminatrici poste a tutela della sessualità dei minorenni. A norma dell’art. 609-undecies c.p. "per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione".

Il Decreto Legislativo 39/2014 introduce un’altra importante novità, rilevante in particolare per i settori istruzione e formazione e socio-sanitario: d'ora in poi il datore di lavoro quando dovrà assumere qualcuno che avrà contatti diretti con i minori, sarò obbligato a richiedere il casellario penale e verificare che il neo assunto non sia stato condannato per reati contro i minori e/o interdetto all'esercizio di attività che abbiano contatti con i minori.

2. Entrata in vigore il 18 aprile 2014, la legge 17 aprile 2014, n. 62 , modifica l'articolo 416- ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso, qualificandolo meglio. L’articolo è stato così modificato: «Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politicomafioso). - Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».

Per la maggior parte delle aziende si tratta di modifiche sicuramente marginali ma che implicano in ogni caso di esaminare accuratamente tutte le occasioni in cui le attività dell’ente potrebbero, sia pur marginalmente e anche nell’ipotesi in cui le stesse risultino affidate a prestatori di servizi, risultare "sensibili" rispetto a tali fattispecie di reato. In questi casi occorre che l’ente individui adeguati strumenti per valutare l’affidabilità dei propri dipendenti e degli eventuali collaboratori, rischiando altrimenti di esporsi al c.d. "rischio di contagio" che può provocare, oltre a conseguenze giudiziali, enormi danni reputazionali.