Con la Legge del 30 novembre 2017 n. 179 viene finalmente tutelato chi segnala illeciti o irregolarità nel lavoro pubblico e privato (Whistleblowing).
La nuova disciplina riguarda l’estensione della tutela del lavoratore che segnala illeciti anche nel settore privato, con una modifica al decreto legislativo n. 231 del 2001. In particolare la modifica ha riguardato l’art. 6 che disciplina i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati.
I modelli dovranno prevedere tra le altre cose:
L’articolo 1 della riforma (che sostituisce l’articolo 54 bis del Testo Unico del Pubblico impiego – decreto legislativo n. 165 del 2001) prevede che il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della Pubblica amministrazione, segnala condotte illecite, non possa subire misure ritorsive derivanti dalla segnalazione, quali sanzioni, licenziamento o trasferimenti.
Le tutele sono estese anche ai dipendenti degli enti pubblici economici e ai dipendenti di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico. Inoltre l’estensione riguarda anche i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.
Un’attenzione particolare viene dedicata alla tutela dell’identità del segnalante; è infatti vietato rivelare l’identità del whistleblower, sia in caso di procedimento penale sia in quello disciplinare, salvo consenso del segnalante stesso.
A tal proposito si predispongono linee guida per la presentazione e la gestione delle segnalazioni con l’utilizzo di modalità informatiche o il ricorso a strumenti di crittografia, proprio per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante. Ogni tutela salta nel caso di condanna del segnalante in sede penale per calunnia o diffamazione.
Infine, si ricorda, per chi già adottasse un modello 231, che lo stesso deve essere aggiornato proprio a seguito dell’entrata in vigore della L. 179/2017.